NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO
Destinatari
La Naspi spetta ai lavoratori subordinati del settore privato, che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
- La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Calcolo e durata (artt. 4 e 5)
La NASpi e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 e si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni mentre per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 verrà corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Come richiedere la Naspi
La Naspi può essere richiesta solo mediante domanda da presentare all'Inps unicamente in forma telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.Per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato si applicano invece le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Condizioni
Per poter ottenere la Naspi è necessario che il lavoratore partecipi regolarmente ad iniziative di attivazione lavorativa nonché a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
La Naspi è compatibile con lo svolgimento di:
- lavoro subordinato purché il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro instaurato durante il percepimento della stessa sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI; se invece il reddito derivante dal rapporto supera il minimo escluso da imposizione si conserva il diritto alla Naspi, che viene sospesa, solo se la durata del rapporto di lavoro non supera i sei mesi.
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lavoro autonomo o impresa individuale purché il reddito derivante dall'attività sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione;inoltre il lavoratore
deve comunicare all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuale che prevede di trarne.
Maggiori informazioni:
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Circolare Inps n. 94 del 12/05/2015 riguardante i chiarimenti sugli artt.
1-14 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
STUDIO POTENZA
Consulenza del lavoro per piccole e medie imprese