IL CONTRATTO EXTRA O DI SURROGA NEL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

 

Con la definizione di “lavoratori extra e di surroga” si individua quel personale operante nel comparto del turismo e dei pubblici esercizi per il quale è consentita l’assunzione diretta nei casi di banqueting o nell’ipotesi in cui non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi, nonché per eventi similari.
Tra i casi in cui è possibile utilizzare personale extra e di surroga il C.C.N.L. Turismo cita anche i fine settimana e le festività. 

Può essere assunto quale personale extra e di surroga quello compreso nelle qualifiche di cui al 4°, 5°, 6°, 6° super e 7° livello.
Il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un 
massimo di 3 giorni consecutivi. 

Deve essere regolarmente assunto con comunicazione al Centro per l’Impiego entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre i 5 giorni dall'inizio del lavoro (decreto legislativo n. 368 del 2001, articolo 10, comma 3).

Però tale comunicazione, posticipata rispetto alla preventiva, non esonera il datore di lavoro dalla consegna al collaboratore della lettera di assunzione (Ministero del Lavoro risposta ad interpello n. 18 del 11.7.2007). 

La comunicazione al Centro per l’Impiego, essendo posteriore all’inizio del lavoro, con tutta probabilità sarà anche posteriore al termine del lavoro (massimo 3 giorni), pertanto tale comunicazione nella prassi varrà sia come comunicazione di assunzione che di cessazione. 

La retribuzione giornaliera omnicomprensiva, cioè comprensiva di tutti gli istituti economici diretti e indiretti determinati per contratto nazionale e/o territoriale, compresi i ratei di 13^, 14^ mensilità, T.F.R. ferie e permessi (prevista da apposita tabella contrattuale), non può essere inferiore alle 4 ore giornaliere. 

Dette retribuzioni, regolarmente assoggettate a contributi e imposte, dovranno essere esposte su un unico Libro Unico del Lavoro mensile anche nell’ipotesi di più gruppi di prestazioni durante il mese. 

Ulteriore incombenza del datore di lavoro è quella di comunicare quadrimestralmente i nominativi e le rispettive qualifiche dei lavoratori utilizzati nel periodo al Centro di Servizio dell’Ente Bilaterale Territoriale. 

La normativa vigente, stante l’eliminazione di libro paga e matricola, tace in merito a come poter dimostrare in maniera inequivocabile in caso di ispezione da parte della Direzione Provinciale del lavoro la buona fede del datore di lavoro in merito all’assunzione di un soggetto quale lavoratore extra ed in surroga. 

Diventa fondamentale l’aver predisposto e consegnato al lavoratore una regolare lettera di assunzione (ed averne conservata copia firmata dal lavoratore per ricevuta). 

Merita particolare attenzione, inoltre, da parte del datore di lavoro il concetto di “causa di forza maggiore”, ovvero quelle assunzioni disposte in occasione di eventi di carattere straordinario il cui verificarsi il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l’ordinaria diligenza. 

Spetta sempre al datore di lavoro dimostrare che l’assunzione era imprevedibile e improcrastinabile. 

 

A tal proposito va tenuta presente l’esistenza di contratti di lavoro nella forma del part-time verticale ed il lavoro a chiamata che possono sopperire in maniera ottimale a determinate esigenze “prevedibili” e “non prevedibili" dei pubblici esercizi.

 

F.A.Q.

Durante l'anno o anche durante il mese è possibile stipulare con lo stesso dipendente più contratti extra?

Sì. Se nell’ambito dello stesso mese si instaurano con lo stesso lavoratore più contratti extra e viene emesso un unico cedolino paga riepilogativo dei diversi rapporti intervenuti nel mese.

 

E' possibile con lo stesso soggetto instaurare un contratto extra ogni fine settimana?

No. Se ciò accade con regolarità ogni fine settimana significa che non si tratta di un evento causato da forza maggiore ovvero motivato da un evento imprevedibile. Pertanto non ha le caratteristiche per rientrare tra le cause che consentono l’instaurazione di detto rapporto di lavoro. In tal caso sarebbe opportuno instaurare un contratto part-time verticale.

 

E' possibile prorogare il contratto extra oltre i 3 giorni previsti?

 No, i 3 giorni sono un limite insuperabile. Oltre tale limite si considera un contratto a termine con tutte le caratteristiche specifiche di detto contratto di cui al decreto legislativo 368 del 2001.  

 

Nell'ipotesi prevista dal CCNL Pubblici Esercizi quale "causale temporale" per l'utilizzo di personale extra vi è il "fine settimana". Cosa si intende per fine settimana ai fini contrattuali?

La circolare n. 4/2005 del Ministero del Lavoro chiarisce che per fine settimana si intende il periodo che va dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì mattina.